Assicurazione semirimorchio, “rischio statico” e… “rischio sanzioni”

L’art. 2054 del c.c. definisce il concetto di “circolazione di veicoli”, nonostante tutto, diverse interpretazioni sono state date, fino a quando la sentenza Cassaz. Civ., sez. unite, 29/4/2015 n. 8620, ha chiarito definitivamente il concetto.

In pratica, anche un veicolo in sosta (rischio statico) rientra nel concetto di circolazione stradale e pertanto l’assicurazione viene chiamata a risarcire i danneggiati.

Il rischio dinamico (cioè, la circolazione) di un semirimorchio (agganciato alla motrice) è coperto dalla polizza RCA del trattore stradale (motrice), in quanto il complesso veicolare che ne deriva (motrice + rimorchio) è dotato di forza propulsiva solamente dalla motrice.

Può essere sanzionato un autoarticolato se assicura complessivamente il complesso veicolare composto da trattore e semirimorchio, se il rischio statico del semirimorchio non è assicurato?

Il DLG n. 184/2023 modificando l’art. 1 del CAP (codice assicurazioni private) ha ridefinito il concetto di veicolo ed esteso l’obbligo anche a “qualsiasi rimorchio destinato ad essere utilizzato con un veicolo, a prescindere se sia agganciato o meno”.

Ritengo pertanto di suggerire, di avere sempre una copertura assicurativa adeguata, sia per il rischio dinamico che per quello statico.

Riferimenti normativi:

Art. 2054 c.c. – (Circolazione di veicoli).

Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.

Art. 1 C.a.p. – Agli effetti del codice delle assicurazioni private si intendono per:

….lettera rrr) veicolo:

1) qualsiasi veicolo a motore azionato esclusivamente da una forza meccanica che circola sul suolo ma non su rotaia, con:
1.1) una velocità di progetto massima superiore a 25 km/h; o
1.2) un peso netto massimo superiore a 25 kg e una velocità di progetto massima superiore a 14 km/h;
2) qualsiasi rimorchio destinato ad essere utilizzato con un veicolo di cui al numero 1), a prescindere che sia ad esso agganciato o meno;
3) i veicoli elettrici leggeri individuati con apposito decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno, da adottarsi entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione(5).

1-bis. Fatti salvi i numeri 1) e 2) della lettera rrr) del comma 1, le sedie a rotelle destinate esclusivamente ad essere utilizzate da persone con disabilità fisiche non sono considerate veicoli ai sensi del presente codice(5).

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