COSA PREVEDE LA LEGGE
La Legge di Bilancio 2024 ha introdotto l’obbligo, per tutte le imprese in Italia, di proteggersi contro le catastrofi naturali per mezzo di apposita copertura assicurativa.
Le modalità operative sono contenute nel Decreto Ministeriale n. 18/2025.
Il Decreto Legge 31 marzo 2025, n. 39, convertito in legge ad aprile 2025, ha modificato le date per la sottoscrizione della copertura differenziandole in base alla classe dimensionale di impresa.
Più in dettaglio, il Dl ha indicato i seguenti termini per l’adeguamento all’obbligo:
- 31 marzo 2025 per le grandi imprese (con sospensione, per i primi 90 giorni, di sanzioni in caso di mancata sottoscrizione della polizza); Occupati >250
- 30 settembre 2025 per le medie imprese; Occupati < 250 Fatturato < 50 milioni
- 31 dicembre 2025 per le piccole e micro imprese e per le imprese del settore della pesca e dell’acqua coltura. Fatturato < 10 milioni < 50 Occupati
Infine, il Decreto Legge 31 dicembre 2025 (cosiddetto “Decreto Milleproroghe“) ha posticipato al 31 marzo 2026 l’obbligo solo per:
- piccole e micro imprese che esercitano attività di somministrazione di alimenti e di bevande
- piccole e micro imprese turistico-ricettive
imprese del settore della pesca e dell’acquacoltura.
Chi deve assicurarsi?
Sono tenute ad assicurarsi, come anche chiarito dalla relazione illustrativa del DM n. 18/2025 attuativo della legge 213/ 2023, “tutte le imprese per cui è normativamente prevista l’iscrizione nel registro delle imprese, in qualsiasi sezione e per qualsiasi finalità, secondo il codice civile e le leggi speciali o la normativa regolamentare o attuativa, tempo per tempo vigenti” (ad eccezione delle imprese agricole di cui all’art. 2135 c.c.).
Quali imprese rientrano nell’art. 2135 del c.c. e come verificarlo?
Rientrano nell’ambito dell’art. 2135 del codice civile le imprese agricole che esercitano attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per le relative definizioni si rinvia alla lettura della suddetta disposizione.
Se non si è proprietari dei beni (fabbricati, impianti e/o attrezzature) che vengono utilizzati nella propria attività lavorativa, come bisogna comportarsi?
Come chiarito dall’art. 1 bis della legge fiscale (legge 189/2024) pubblicata a dicembre 2024, in caso di beni – sia fabbricati che impianti e attrezzature – concessi in locazione, l’affittuario/utilizzatore, se il bene non risulta già assicurato dal proprietario, deve stipulare la copertura assicurativa obbligatoria.
Cosa accade alle imprese che non rispettano l’obbligo?
Le imprese inadempienti non hanno accesso ad alcune agevolazioni pubbliche.
Le agevolazioni a cui le imprese non avranno accesso se non presenteranno la polizza sono state specificate dal Decreto dei Ministro delle Imprese e del Made in Italy del 18 giugno 2025, e sono le seguenti:
– Contratti di sviluppo
– Interventi di riqualificazione destinati alle aree di crisi industriale
– Regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione
– Sostegno alla nascita e allo sviluppo di start up innovative
– Agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell’ambito dell’economia circolare
– Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa
– Mini contratti di sviluppo
– Agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale
– Sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI
– Finanziamento di start-up
– Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica.
Lo stesso Decreto specifica che il rispetto dell’obbligo deve sussistere e deve essere verificato in occasione dell’erogazione delle agevolazioni concesse, con tempistiche diverse in base alle dimensioni dell’impresa.
La disposizione si applica alle domande di agevolazioni presentate a partire dalle seguenti date:
a) per le imprese di grandi dimensioni: dal 30 giugno 2025
b) per le imprese di medie dimensioni: dal 2 ottobre 2025
c) per le imprese di micro e piccola dimensione: dal 1° gennaio 2026.
Cosa accade alle imprese che non rispettano l’obbligo?
Le imprese inadempienti non hanno accesso ad alcune agevolazioni pubbliche.
Le agevolazioni a cui le imprese non avranno accesso se non presenteranno la polizza sono state specificate dal Decreto dei Ministro delle Imprese e del Made in Italy del 18 giugno 2025, e sono le seguenti:
– Contratti di sviluppo
– Interventi di riqualificazione destinati alle aree di crisi industriale
– Regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione
– Sostegno alla nascita e allo sviluppo di start up innovative
– Agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell’ambito dell’economia circolare
– Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa
– Mini contratti di sviluppo
– Agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale
– Sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI
– Finanziamento di start-up
– Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica.
Lo stesso Decreto specifica che il rispetto dell’obbligo deve sussistere e deve essere verificato in occasione dell’erogazione delle agevolazioni concesse, con tempistiche diverse in base alle dimensioni dell’impresa.
La disposizione si applica alle domande di agevolazioni presentate a partire dalle seguenti date:
a) per le imprese di grandi dimensioni: dal 30 giugno 2025
b) per le imprese di medie dimensioni: dal 2 ottobre 2025
c) per le imprese di micro e piccola dimensione: dal 1° gennaio 2026.
Beni in leasing e noleggio, a chi spetta l’obbligo di copertura?
Come chiarito dall’art. 1- bis del decreto-legge n. 155/2024, convertito in legge n. 189/2024 e dall’art. 1, co. 1, lett. b), del D.M. 18/ 2025, l’oggetto della copertura assicurativa sono i beni elencati dall’articolo 2424 del codice civile (nello specifico quelli di cui al primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa.
N.B.: il decreto catastrofi convertito in legge ad aprile 2025 ha chiarito che nel caso di assicurazione stipulata in favore del proprietario del bene, quest’ultimo sarà vincolato a utilizzare l’indennizzo spettante per il ripristino dei beni danneggiati o periti o della loro funzionalità. In caso di inadempimento, l’imprenditore avrà diritto a ricevere una somma pari al lucro cessante per il periodo di interruzione dell’attività a causa dell’evento catastrofale nei limiti del 40% dell’indennizzo percepito dal proprietario.
Inoltre, l’imprenditore avrà privilegio rispetto ad altri creditori per il rimborso dei premi pagati all’assicuratore e per le spese del contratto.
Sono esclusi dall’obbligo assicurativo i beni già assistiti da analoga copertura anche qualora sia stata stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni (si veda a tal fine la Relazione Illustrativa del D.M. 18/ 2025).
A titolo esemplificativo, in caso di beni concessi in locazione, affitto o usufrutto, anche il locatario/affittuario o usufruttuario iscritto nel Registro delle imprese, se il bene non risulta già assicurato dal proprietario, deve stipulare la copertura assicurativa.
Lo studio legale in cui l’attività viene esercitata in forma individuale è soggetto all’obbligo assicurativo?
È dirimente l’iscrizione al Registro delle Imprese da cui deriva l’obbligo assicurativo.
L’obbligo è operante anche per le attività commerciali non iscritte nel registro dell’imprese ma iscritte REA?
Sono tenute ad assicurarsi, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa del DM n. 18/2025 attuativo della legge, “tutte le imprese per cui è normativamente prevista l’iscrizione nel registro delle imprese, in qualsiasi sezione e per qualsiasi finalità, secondo il codice civile e le leggi speciali o la normativa regolamentare o attuativa, tempo per tempo vigente” (ad eccezione delle imprese agricole di cui all’art. 2135 c.c.).
Non risulta menzionato il R.E.A. nella normativa applicabile.
Anche i singoli negozi (ad es. parrucchiera, carrozziere, panetteria), se iscritti al registro Imprese del commercio, saranno tenuti alla sottoscrizione della polizza? Ci sono limiti (in origine le piccole attività e gli artigiani erano esclusi) oppure tutti quanti rientrano nella definizione purché iscritti?
Sono tenute ad assicurarsi, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa del DM n. 18/2025 attuativo della legge, “tutte le imprese per cui è normativamente prevista l’iscrizione nel registro delle imprese, in qualsiasi sezione e per qualsiasi finalità, secondo il codice civile e le leggi speciali o la normativa regolamentare o attuativa, tempo per tempo vigente”.
Pertanto, tutte le imprese comunque iscritte nel Registro delle imprese si devono assicurare.
Del resto, la ratio della normativa è proprio quella di garantire un “ombrello protettivo” adeguato a tutte le imprese, ivi comprese quelle di minori dimensioni.
Diverse associazioni sportive dilettantistiche utilizzano, in forma gratuita, beni del patrimonio disponibile e non di proprietà comunale: nel caso in cui l’A.S.D. sia iscritta al Registro Imprese, sarebbe obbligata all’assicurazione? Nel caso non fosse iscritta al Registro Imprese, sarebbe obbligata all’assicurazione?
Qualora l’associazione sia iscritta al Registro delle Imprese ne deriverà l’obbligo alla copertura assicurativa per i beni ricompresi nell’elenco definito dalla Legge ed impiegati per l’attività imprenditoriale esercitata.
Per le polizze già in essere sono da intendersi quelle che hanno in corso già almeno una garanzia catastrofale?
Conformemente a quanto previsto dall’art. 11, commi 1 e 2, del DM n. 18/2025 attuativo della legge, se il pagamento del premio è annuale, la polizza potrà essere adeguata alle nuove disposizioni di legge al primo rinnovo utile se invece il premio annuale è frazionato/rateizzato, l’adeguamento potrà avvenire al primo “quietanzamento” utile.
In caso di polizza poliennale da quanto deve essere effettuato l’adeguamento della copertura alle nuove disposizioni di legge?
Per le polizze già in essere, l’adeguamento alle previsioni di legge decorre a partire dal primo rinnovo o “quietanzamento” utile delle stesse.
Cosa NON rientra nella definizione di alluvione/inondazione/esondazione?
Non possono essere considerati “alluvione/inondazione/esondazione”, e quindi sono esclusi dalla polizza obbligatoria, i seguenti eventi: “
- la mareggiata; la marea;
- il maremoto;
- la penetrazione di acqua marina;
- la variazione della falda freatica;
- l’umidità;
- lo stillicidio;
- il trasudamento;
- l’infiltrazione e l’allagamento dovuto dall’impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l’acqua e conseguente accumulo causato da piogge brevi ma di elevatissima intensità (cosiddette “bombe d’acqua”)”.
Inoltre, sono escluse “la mancata o anomala produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, se non connesse al diretto effetto dell’inondazione o dell’alluvione sul fabbricato assicurato e qualsiasi altra causa derivante dall’intervento diretto o indiretto dell’uomo”.
Cosa non rientra nella definizione di sisma?
Non possono essere considerati “sisma” e quindi sono automaticamente esclusi dalla polizza, i seguenti eventi:
- le eruzioni vulcaniche;
- il fenomeno del bradisismo;
- la subsidenza;
- le valanghe;
- le slavine;
- le alluvioni;
- le inondazioni;
- le esondazioni;
- gli allagamenti;
- le mareggiate;
- l’umidità;
- lo stillicidio;
- il trasudamento;
- l’infiltrazione e le penetrazioni di acqua marina anche se conseguenti a terremoto.
Inoltre, è esclusa “l’emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche conseguenti a terremoto, nonché i danni causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, se non connesse al diretto effetto del terremoto sul fabbricato assicurato e qualsiasi altra causa derivante dall’intervento diretto o indiretto dell’uomo”.
Cosa non rientra nella definizione di frana?
Non possono essere considerati “frana” e quindi sono automaticamente esclusi dalla polizza, i seguenti eventi:
- il sisma;
- l’alluvione;
- l’inondazione e l’esondazione;
- le eruzioni vulcaniche;
- il bradisismo;
- la subsidenza;
- le valanghe e le slavine;
- il movimento, scivolamento o distacco graduale di roccia, detrito o terra.
Inoltre, sono escluse “le frane dovute ad errori di progettazione/ costruzione nel riporto o di lavoro di scavo di pendii naturali o artificiali purché il franamento si sia verificato nei dieci anni successivi all’effettuazione dei suddetti lavori. Restano escluse frane già note o potenzialmente già note”.
SONO SEMPRE ESCLUSE NELLA POLIZZA OBBLIGATORIA LE SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO.
Le cosiddette “bombe d’acqua” devono essere escluse o no?
La relazione illustrativa del DM n. 18/2025 attuativo della legge chiarisce che le c.d. “bombe d’acqua” non sono incluse tra gli eventi che costituiscono “alluvione, inondazione ed esondazione”.
Pertanto, tale specifico rischio è escluso dalla copertura da eventi calamitosi e catastrofali.
BENI COPERTI DALLA POLIZZA OBBLIGATORIA
Quali beni copre la polizza obbligatoria?
Secondo quanto previsto dal decreto, la polizza copre:
- i terreni;
- i fabbricati;
- gli impianti;
- i macchinari;
- le attrezzature industriali e commerciali”
(articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1; 2; e 3; del Codice Civile).
Sono esclusi i beni immobili abusivi o costruiti in assenza delle autorizzazioni previste dalla legge.
LE MERCI NON RIENTRANO NEL PERIMETRO DELL’OBBLIGO ASSICURATIVO.
E’ obbligatorio assicurare un fabbricato in costruzione per la garanzia catastrofi naturali?
Il fabbricato in costruzione non è espressamente incluso nell’elenco dei beni oggetto di copertura assicurativa obbligatoria reso dalla L. 213/ 2023 che si riferisce a quelli di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile (vale a dire “terreni e fabbricati”, “impianti e macchinario” e “attrezzature industriali e commerciali”).
Anche l’art. 1, comma 1, lett. b), numero 2), del DM n. 18/2025 attuativo della legge, annovera tra le “immobilizzazioni” che devono essere oggetto di copertura assicurativa il “fabbricato” senza fare menzione di “fabbricati in costruzione”.
Le imprese edili che hanno macchinari e attrezzatura presso i cantieri o presso terzi sono obbligati a contrarre la polizza CAT NAT? Se sì che garanzie devono inserire? Solo la voce macchinari ed attrezzatura?
Qualora non beneficino di coperture specifiche per il cantiere, le imprese edili dovranno comunque assicurare i beni strumentali all’esercizio dell’attività imprenditoriale.
Abuso edilizio e casistiche diverse: viene esclusa la copertura per il fabbricato in sé ma vanno comunque assicurate le attrezzature?
L’art. 1, comma 2, del DM n. 18/2025 attuativo della legge si limita a specificare che “sono esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione”.
Abuso edilizio e casistiche diverse: l’esclusione dall’obbligo è a prescindere dalla gravità dell’abuso?
L’art. 1, comma 2, del DM n. 18/2025 attuativo della legge si limita a specificare che “sono esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione”.
Il decreto catastrofi di recente approvazione ha inoltre specificato che l’assicuratore è tenuto ad assicurare esclusivamente gli immobili costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio ovvero la cui ultimazione risale a una data in cui il rilascio di un titolo edilizio non era obbligatorio. Sono altresì assicurabili gli immobili oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o di condono. Per gli immobili non assicurabili, tenuto conto di quanto previsto dal precedente periodo, non spetta alcun indennizzo, contributo, sovvenzione o agevolazione di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
Abuso edilizio e casistiche diverse: la norma si riferisce solamente ai casi di immobili totalmente mancanti di titolo costruttivo o anche alla presenza di piccole violazioni (ad esempio: ho chiuso un’apertura o praticato un’apertura) che comunque configurerebbero un abuso edilizio?
L’art. 1, comma 2, del DM n. 18/2025 attuativo della legge si limita a specificare che “sono esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione”.
Sono altresì assicurabili gli immobili oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o di condono.
Il complesso di beni mobili navali di un’azienda rientra nel campo di applicazione del Decreto?
Per i beni navali né nel decreto attuativo né nella relazione illustrativa è prevista una disciplina specifica. Riterremmo che vada applicata la stessa ratio della disposizione che ha escluso dall’obbligo i beni iscritti al PRA. Tali beni da un punto di vista assicurativo afferiscono ad un altro ramo ministeriale.
Come viene definito il perimetro della copertura assicurativa obbligatoria?
- Per i fabbricati, l’importo massimo assicurabile (cosiddetta SOMMA ASSICURATA) è rappresentato dal valore di ricostruzione a nuovo, ossia l’importo necessario per la ricostruzione a nuovo del fabbricato con beni equivalenti per materiali, tipologia, caratteristiche costruttive, dimensioni e funzionalità (valore di ricostruzione);
- per gli impianti, le attrezzature e i macchinari, la somma assicurata è rappresentata dal valore necessario a sostenere i costi di sostituzione dei beni danneggiati con beni della medesima utilità, correntemente offerti sul mercato (costo di rimpiazzo);
- per i terreni, la somma assicurata è rappresentata dai costi necessari per sgomberare, bonificare e rispristinare il terreno in una condizione pari a quella precedente all’evento assicurato (primo rischio assoluto).
Cosa si intende per “somma assicurata”?
Il D.M. 18/ 2025 specifica che per “somma assicurata” si intende “l’importo che rappresenta il massimo esborso dell’impresa di assicurazione in relazione alle garanzie prestate” e non vengono forniti ulteriori elementi di dettaglio.
Sono poi definiti i concetti di “valore di ricostruzione”, “costo di rimpiazzo” e “costo di ripristino”.
Cosa si intende per “valore di ricostruzione”?
Per “valore di ricostruzione”, si intende l‘“importo necessario per la ricostruzione a nuovo del fabbricato con beni equivalenti per materiali, tipologia, caratteristiche costruttive, dimensioni e funzionalità” (art. 1, comma 1, lett. l), DM n. 18/2025 attuativo della legge).
Cosa si intende per “costo di rimpiazzo”?
Per “costo di rimpiazzo” ci si riferisce al “valore necessario a sostenere i costi di sostituzione dei beni danneggiati con beni della medesima utilità, correntemente offerti sul mercato” (art. 1, comma 1, lett. m), del DM n. 18/2025 attuativo della legge).
Per aziende che esercitano attività di stabilimenti balneari, con strutture in legno, vi è solo l’obbligo di assicurare le attrezzature o anche i fabbricati?
In base alla legge vi è l’obbligo di assicurare sia i fabbricati sia le attrezzature.
L’art. 1, comma 1, lett. d), del DM n. 18/2025 attuativo della legge specifica che costituiscono oggetto della copertura assicurativa i danni alle immobilizzazioni di cui alla lett. b) (terreni, fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali) direttamente cagionati dagli eventi calamitosi e catastrofali (alluvione, inondazione, esondazione, sisma, frana).
DANNI COPERTI DALLA POLIZZA OBBLIGATORIA
Quali danni sono coperti dalla polizza obbligatoria?
La polizza obbligatoria copre ESCLUSIVAMENTE i danni materiali e diretti al fabbricato e al contenuto, mentre non sono coperti i danni indiretti (ad esempio, la business interruption).
Quali danni NON sono coperti dalla polizza obbligatoria?
Oltre ai danni indiretti, è espressamente esclusa la copertura per le seguenti tipologie di danno:
- I danni che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell’uomo e i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;
- i danni conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti;
- i danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.
Ci si può proteggere anche da eventi o danni diversi da quelli previsti dalla polizza obbligatoria?
Le coperture obbligatorie sono quelle indicate nella Legge di Bilancio. Tuttavia, le compagnie di assicurazione offrono, in molti casi, la possibilità di proteggersi anche dai rischi non compresi nella polizza obbligatoria (ad esempio, contro la “bomba d’acqua” o la business interruption).
Il consiglio, in questi casi, è che si può volontariamente integrare la polizza rivolgendosi al proprio assicuratore per trovare insieme la soluzione più adatta alle proprie esigenze.
Fonte Ania